Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 372 dell’8 Aprile 2008
Dal 1 Giugno 2008 è stato sospeso il rilascio/rinnovo del libretto di idoneità sanitaria sul territorio della Regione Molise.
Il personale alimentarista, prima di essere adibito a qualunque specifica mansione, è tenuto alla frequenza di corsi formativi per il conseguimento degli attestati di formazione (così come previsto dal Regolamento CE n. 852/2004 e dalle Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. 1394/2007).
Per “personale alimentarista” si intende il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compreso il titolare e/o conduttore dell’esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell’esercizio stesso, destinato anche solo temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari.
Il termine “indiretto” fa riferimento al personale non direttamente addetto alla produzione, alla preparazione, alla somministrazione e al confezionamento di alimenti, ma che in ogni caso viene a contatto con strutture, utensileria, stoviglie e altri oggetti a loro volta destinati a venire in contatto diretto con gli alimenti.
Gli attestati di formazione sostituiscono a tutti gli effetti il libretto di idoneità
sanitaria e hanno una durata di 5 anni.
Il responsabile dell’azienda alimentare è tenuto a provvedere all’aggiornamento del proprio personale con cadenza almeno quinquennale e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano aggiornamenti normativi e innovazioni produttive, gestionali e/o scientifico-tecnologiche introdotte nell’impresa alimentare, oppure ogni qualvolta il personale venga addetto ad una nuova specifica mansione o in caso di nuove assunzioni.
Sono previste due tipologie di corsi:
La frequenza ai percorsi formativi deve essere documentata con apposita registrazione delle presenze e l’attestato deve essere rilasciato a chi ha effettivamente partecipato al corso con un numero di ore di assenze non superiore al 10% delle ore complessive previste.
ELENCO A
Mansioni che non comportano il contatto diretto con gli alimenti
ELENCO B
Mansioni che comportano il contatto diretto con gli alimenti
Gli addetti alle mansioni di cui al precedente Elenco A, sono tenuti al conseguimento dell’attestato di formazione di base.
Gli addetti alle mansioni di cui al precedente Elenco B, oltre al possesso dell’attestato di formazione di base, sono tenuti anche al conseguimento dell’attestato di formazione specifica in relazione alla tipologia di attività cui sono destinati nell’industria alimentare.
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